“Premessa la sussistenza, nella fattispecie, della responsabilità precontrattuale del Comune (n.d.r.: Leonforte) convenuto, stante la violazione del precetto di cui all’art. 1337 c.c., con risarcibilità del conseguente danno ai sensi degli artt. 2043 e 2056 c.c.. L’Ente deve essere, per l’effetto, condannato al risarcimento sia per le spese sostenute, sia in relazione alla conseguente lesione del diritto all’immagine costituzionalmente garantito. … L’Ente deve essere condannato al pagamento, in favore dell’attrice e per le spese esposte causali … oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. … In applicazione del principio di soccombenza, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’attrice”.
P.Q.M.
“Ogni contraria eccezione, deduzione e difesa rigettate, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, in accoglimento alla domanda attorea, condanna il convenuto Comune di Leonforte, in persona del Sindaco pro tempore…”.