Clamorosa sentenza della Cassazione sulla tassa sui rifiuti. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha infatti stabilito che non può applicarsi l’Iva alla tariffa di igiene ambientale. La sentenza n. 5078/2016 depositata ieri, 16 marzo 2016, ha di fatto dichiarato l’illegittimità del valore aggiunto sulla Tia. In realtà gli Ermellini hanno consolidato un principio già consolidato dalla sezione tributaria, aprendo la via all’ipotesi ricorsi.
In sostanza, si legge nella sentenza, che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può essere assoggettata ad Iva in quanto ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire la capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione ex art. 3 d.p.r. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, anche se destinata a finanziare un servizio da cui trae benefici lo stesso contribuente.
Il principio – come riportato dal portale di diritto StudioCataldi.it – è che su una tassa non si può applicare l’Iva e, dunque i gestori dei servizi ambientali che l’hanno richiesta sarebbero tenuti a restituire le somme sottratte ai clienti.
Stando ad un calcolo della Cgia di Mstre, se tale principio applicato nel caso preso in esame dalla Cassazione si estendesse a tutte le società di raccolta dei rifiuti, il Fisco potrebbe trovarsi a dover rimborsare circa un miliardo di euro a milioni di famiglie che hanno pagato l’Iva sulla Tia a partire dalla sua istituzione nel 1999.
Gli esperti hanno stimato un rimborso medio di 67 euro per famiglia che abbia pagato il servizio di igiene urbana attraverso la Tia, fatta eccezione per le imprese che invece hanno potuto detrarla in questi anni e che quindi dovrebbero essere escluse dai rimborsi.
Sulle modalità di ricezione dei rimborsi ci sono varie ipotesi, ma a prevalere è quella del sistema automatico che eviterebbe contenziosi attraverso la restitzione delle somme in bolletta (non è ancora chiaro se con gli interessi e di che entità).
Fonte: www.StudioCataldi.it