Legge di Stabilita' 2015. Incentivi a confronto In evidenza

Novembre 29, 2014 1343

La Legge di Stabilità per il 2015 approderà nell’Aula della Camera a partire dal 27 novembre. Uno slittamento di tre giorni rispetto alla data prevista inizialmente del 24 novembre.Tra gli emendamenti proposti, in particolare, quelli all’art.12 che introduce lo sgravio contributivo per i neoassunti a tempo indeterminato. Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la sola esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi. Perché sussista l’effettivo diritto a fruire dell’agevolazione, lo status occupazionale del lavoratore deve congiuntamente possedere due requisiti:

1) non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione; 2) non deve aver avuto rapporti di lavoro, con l’azienda che lo assume o altri datori di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di imprese, nei tre mesi che precederanno l’entrata in vigore della Legge stessa.

Tuttavia lo sgravio, pur essendo definito totale, sottostà a tre rilevanti limitazioni:

  • importo massimo pari a 8.060 euro annui;
  • esclusione dallo sgravio dei contributi Inail;
  • possibilità per il lavoratore di essere assunto con l’agevolazione una volta soltanto.

Di contro, la Legge 407/90 prevede il pagamento nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi. Nel caso in cui tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro. Lo sgravio include dunque sia i contributi da versare all’Inps che quelli destinati all’ Inail e la fruizione dello stesso è ripetibile, ricorrendone le condizioni, in capo al medesimo lavoratore. Dal punto di vista economico, il nuovo sgravio risulta sicuramente più conveniente per il datore di lavoro del Centro-nord non artigiano, in quanto include interamente i contributi Inps mentre la legge 407/90 in questi casi prevede soltanto il 50% di riduzione.

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Ultima modifica il Lunedì, 01 Dicembre 2014 11:14
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