SCUOLA. Secondaria I grado, per essere promossi media del 6 anche se materie con gravi insufficienze.

Gennaio 18, 2017 634

Approdate in Parlamento, dopo l’approvazione del Governo, le 8 deleghe, previste  dalla legge n. 107/15.

Tra le suddette deleghe, ricordiamo quella relativa alla valutazione e certificazione delle competenze e agli esami di stato, che presenta importanti novità riguardo all’ammissione degli allievi della scuola secondaria di primo grado alla classe successiva e agli esami di Stato.

La valutazione, evidenziamolo, sarà effettuata ancora in decimi.

La normativa tuttora vigente sulla valutazione, che sarà modificata dalla delega, e’ costituita dal DPR n. 122/09, che coordina le norma in materia e fornisce ulteriori indicazioni ai sensi del decreto legge 137/08, convertito nella legge n. 169/08.

Secondo il citato DPR, sono ammessi alla classe successiva e/o agli esami di stato gli studenti che:

  • hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
  • hanno conseguito un voto non inferiore a 6/10 nella condotta;
  • non hanno sforato il limite massimo di assenze previste, deroghe deliberate dalla scuola comprese.

Nello schema di decreto, approdato in Parlamento, vi sono, come suddetto, importanti novità che cambiano sostanzialmente le modalità di ammissione alla classe successiva e agli esami conclusivi del primo ciclo.

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello schema di decreto, infatti, sono ammessi alla classe successiva e agli esami gli studenti che conseguono una valutazione “complessiva” non inferiore a 6/10, “relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso.”

Quindi, mentre adesso gli allievi devono conseguire la sufficienza in ciascuna disciplina, con il prossimo sistema la sufficienza deve essere conseguita complessivamente. Ciò vuol dire che, se il consiglio di classe ritiene un alunno preparato ad affrontare la classe successiva, nonostante abbia delle insufficienze in alcune materie, l’allievo sarà promosso.

Nel testo non si fa alcuna ulteriore precisazione, ma sarebbe auspicabile indicare qual è il limite delle insufficienze,  nonostante le quali e’ possibile promuovere l’alunno, e se bisogna fare una distinzione tra chi presenta insufficienze nelle discipline oggetto delle rilevazioni nazioni e internazionali (italiano, matematica, scienze, inglese) e chi nelle altre discipline del curricolo. Si lascerà spazio all’autonomia delle singole scuole? Vedremo nel testo definitivo.

Un altro aspetto da evidenziare riguarda il voto di condotta, che sino ad ora è stato determinate per l’ammissione o meno alla classe successiva o agli esami , ma che nello schema non è citato al riguardo. Rientra nella sufficienza “complessiva di cui sopra”?  Saranno le scuole a determinarne il peso?

Quanto alla validità dell’anno scolastico in base alla frequenza, lo schema di decreto conferma le disposizioni vigenti: per la validità dell’anno scolastico sarà necessaria la frequenza di tre quarti del monte ore personalizzato, più le deroghe deliberate dalla scuola.

In ultimo, ricordiamo che, oltre a quanto sopra descritto, un altro requisito d’ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo e’ costituito dallo svolgimento della prova Invalsi, da somministrare nel mese di aprile

Ricordiamo che, nel corso dei lavori nelle commissioni parlamentari , il testo potrebbe subire delle variazioni, anche alla luce delle parole della Fedeli, dichiaratasi disponibile all’ascolto di tutti gli attori coinvolti.

Il testo del Decreto

Terza media: prova Invalsi ad aprile, valutazione anche inglese, varrà per ammissione esame e sarà computer based. Dal prossimo anno scolastico

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