Per dare un contributo alla vicenda che riguarda il pagamento delle partite pregresse ad AcquaEnna,riportiamo l'intervento di Massimo Greco apparso sul quotidiano on line Vivienna.
La volontà dell’ente gestore privato del servizio idrico per il territorio della provincia di Enna di non sospendere la riscossione delle voci di costo inserite in fattura agli utenti, meglio conosciute col nome di “partite pregresse”, nonostante l’illegittimità acclarata da due diversi Giudici di Pace del Tribunale di Enna è un fatto grave che merita una pronta risposta. Il diritto dell’ente gestore del servizio di proporre appello alle citate sentenze non può certo trasformarsi in uno strumento per disconoscere quanto statuito dai Giudici di 1° grado che, fino a nuova – ed eventuale – diversa statuizione nei successivi gradi della giustizia, rappresenta indubbiamente la giurisprudenza di riferimento.
Più corretto sarebbe stato da parte dell’ente gestore sospendere la relativa riscossione in attesa di conoscere l’esito degli annunciati appelli. Al contrario, “AcquaEnna” non solo si rifiuta di sospendere la riscossione ma, addirittura, ritiene di non dover sospendere tale riscossione neanche nei confronti di coloro ai quali la competente Autorità Giudiziaria ha dato ragione. A questo punto, e in attesa che i Sindaci che governano la nuova Autorità d’ambito si sveglino dal lungo letargo in cui sembra caduti, occorre rapportare il tutto all’Autorità Nazionale per la Concorrenza e il Mercato al fine di far sanzionare il comportamento dell’ente gestore privato per pratica commerciale scorretta.
“AcquaEnna”, infatti, quale “professionista” individuato dal Codice del Consumo, nonché monopolista legale nella fornitura di un servizio essenziale, deve osservare un elevato livello di diligenza professionale nella gestione del servizio idrico, considerata la posizione di debolezza contrattuale nella quale versano gli utenti sprovvisti della possibilità di scegliere un fornitore alternativo o di rinunciare al consumo, nonché in ragione delle rilevanti asimmetrie informative che caratterizzano il settore idrico. Diversamente, “AcquaEnna” continua a fare largo uso di un’importante leva commerciale per la riscossione delle fatture emesse, quale la minaccia e l’esecuzione della sospensione della fornitura di un bene essenziale o il mancato allaccio (o ri-allaccio) alla rete idrica. Tale minaccia, infatti, unitamente al sollecito di pagamento della tariffa richiesta comprendente anche la voce di costo “partite pregresse” – dichiarata illegittima – corrisponde pienamente al paradigma di coercizione o indebito condizionamento configurato dagli articolo 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto idoneo a limitare la libertà di scelta e di comportamento del consumatore.