( fonte Vivienna) È stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015 relativo alla “entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006”, che fornisce chiarimenti in ordine al rilascio del codice identificativo gara (CIG) per l’acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei Comuni non capoluogo di provincia.
Dal 1° novembre 2015 è entrata in vigore la previsione che impone agli stessi di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.
Contestualmente, a partire da tale data, in osservanza dell’art. 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti, l’ANAC non rilascia più il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che non ottemperano a tale obbligo e cioè:
a tutti i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 10.000 abitanti che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi superiori a 40.000 euro;
ai tutti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per qualunque importo anche se inferiore a 40.000 euro.
In sostanza i Comuni che non hanno aggregato la funzione non potranno affidare lavori, servizi, acquistare beni. I Comuni con più di 10.000 abitanti, senza aggregazione, potranno affidare solo lavori fino a 40.000 euro, I comuni con meno di 10.000 abitanti non potranno del tutto affidare alavori. Per i servizi ed i bani l’unica alternativa all’aggrgazione è la Consip, su cui però pesa il parametro economicità. Sono tanti infatti gli studi che hanno evidenziato criticità del sistema elettronico pubblico evidenziando come spesso i comuni riescano ad appaltare a prerzzi ben inferiori rispetto a quelli dei lotti consip.
a cura di Gildo Matera