Registro delle unioni civili e delle convivenze. Il PD di Regalbuto ha inoltrato la richiesta al Sindaco di Regalbuto.

Aprile 18, 2014 2148

Il segretario del PD di Regalbuto Salvatore Roccella ha inoltrato al Sindaco di Regalbuto Francesco Bivona e ai consiglieri comunali la richiesta di approvazione di un atto di indirizzo per l'istituzione del registro comunale delle unioni civili e celle convivenze. Di seguito vogliamo pubblicare il tosto integrale della richiesta.

 

"PREMESSO, • Che la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura; • Che l’unione di due persone conviventi, non sancita dal matrimonio, è una modalità di relazione molto diffusa in Italia ed è compito delle istituzioni garantire ai cittadini i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili diverse dalle famiglie;

CONSIDERATO, • Che pur in assenza in Italia di una legge dello Stato che disciplini la materia delle convivenze (coppie di fatto, unioni civili e formazioni sociali diverse dal matrimonio tradizionale), il DPR 223/89 prevede all'art.4 che «agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune»; • Che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto; • Che la Corte Costituzionale con Sent. N.138 del 2010 ha riconosciuto che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”; e che rientrano nella nozione di formazioni sociali “anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con connessi diritti e doveri”. • Che anche la Corte di Cassazione con Sent. N. 4184 del 15.03.2012 ha affermato che “i conviventi in stabile relazione di fatto, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all’autorità’ giurisdizionale”. • Che la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione,indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall’art 8 della Convenzione Europea (CEDU), ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955 n.848 e da ultimo confermata dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 14 giugno 2010 sul caso Shalk e Kopf contro Austria. • Che la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 marzo 2000, approvata ad ampia maggioranza, ha chiesto a quindici paesi dell’Unione Europea, tra cui l'Italia, di «porre fine agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni», nonché la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2003 di richiesta ad alcuni paesi, tra cui sempre l’Italia, di dotarsi di una normativa adeguata in materia;

 

VISTO , • Che, anche ai fini previdenziali, la giurisprudenza ha parzialmente colmato la lacuna legislativa, sancendo la possibilità di non restituire quanto sia stato spontaneamente ricevuto dall’altro convivente, riconoscendo così il diritto di un lavoratore a ottenere dall’INAIL un indennizzo per un infortunio in cui era incorso sul tragitto lavoro-casa, laddove la casa era quella del partner convivente; stabilendo che il reddito del convivente costituisce “reddito familiare” e sostenendo, in tal modo, l’equiparabilità alla famiglia delle coppie di fatto;

ATTESO , • Che la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

RILEVATO, • Che il Comune possa operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane; • Che il TUEL assegna ai Comuni potestà statutaria e ampia autonomia regolamentare, permettendo pertanto l’istituzione di un registro per le unioni civili; • Che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme d’identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

RITENUTA • pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di un’attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989;

CHIEDE:

1. di istituire il Registro Comunale delle Unioni Civili e delle Convivenze;

2. di stabilire che al Registro di cui al punto 1 potranno iscriversi:

a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente e coabitanti nel Comune di Regalbuto; b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale, residenti anagraficamente e coabitanti nel Comune di Regalbuto;

3. di demandare alle Commissioni Consiliari la predisposizione, per quanto di rispettiva competenza, di apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, volti a garantire parità di diritti e di accesso ai servizi comunali tra le cosiddette famiglie tradizionali e quelle risultanti dall'istituendo Registro Comunale delle Unioni Civili e delle Convivenze;

4. di garantire la possibilità alle coppie richiedenti di sottoscrivere l'atto d’iscrizione al Registro Comunale delle Unioni Civili in forma pubblica e alla presenza di un Ufficiale dello Stato Civile;

5. di impegnare l'amministrazione comunale a riconoscere pubblicamente, tutelare e sostenere le unioni civili e le convivenze, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio;

6. di impegnare l'amministrazione comunale ad adottare tutte le iniziative politiche e amministrative volte a stimolare il riconoscimento giuridico e nella normativa statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale e assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

Regalbuto 11/04/2014

Il Segretario del Partito Democratico di Regalbuto Salvo Roccella

Ultima modifica il Domenica, 01 Giugno 2014 18:43
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