VISTO , • Che, anche ai fini previdenziali, la giurisprudenza ha parzialmente colmato la lacuna legislativa, sancendo la possibilità di non restituire quanto sia stato spontaneamente ricevuto dall’altro convivente, riconoscendo così il diritto di un lavoratore a ottenere dall’INAIL un indennizzo per un infortunio in cui era incorso sul tragitto lavoro-casa, laddove la casa era quella del partner convivente; stabilendo che il reddito del convivente costituisce “reddito familiare” e sostenendo, in tal modo, l’equiparabilità alla famiglia delle coppie di fatto;
ATTESO , • Che la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
RILEVATO, • Che il Comune possa operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane; • Che il TUEL assegna ai Comuni potestà statutaria e ampia autonomia regolamentare, permettendo pertanto l’istituzione di un registro per le unioni civili; • Che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme d’identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;
RITENUTA • pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di un’attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989;
CHIEDE:
1. di istituire il Registro Comunale delle Unioni Civili e delle Convivenze;
2. di stabilire che al Registro di cui al punto 1 potranno iscriversi:
a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente e coabitanti nel Comune di Regalbuto; b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale, residenti anagraficamente e coabitanti nel Comune di Regalbuto;
3. di demandare alle Commissioni Consiliari la predisposizione, per quanto di rispettiva competenza, di apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, volti a garantire parità di diritti e di accesso ai servizi comunali tra le cosiddette famiglie tradizionali e quelle risultanti dall'istituendo Registro Comunale delle Unioni Civili e delle Convivenze;
4. di garantire la possibilità alle coppie richiedenti di sottoscrivere l'atto d’iscrizione al Registro Comunale delle Unioni Civili in forma pubblica e alla presenza di un Ufficiale dello Stato Civile;
5. di impegnare l'amministrazione comunale a riconoscere pubblicamente, tutelare e sostenere le unioni civili e le convivenze, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio;
6. di impegnare l'amministrazione comunale ad adottare tutte le iniziative politiche e amministrative volte a stimolare il riconoscimento giuridico e nella normativa statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale e assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.
Regalbuto 11/04/2014
Il Segretario del Partito Democratico di Regalbuto Salvo Roccella